Descrizione
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lettera g, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014), saranno aperti:
- nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione (da venerdì 20 a sabato 21 ottobre 2023), dalle ore 9 alle ore 18;
- nei giorni della votazione (domenica 22 e lunedì 23 ottobre 2023) per tutta la durata delle operazioni di votazione (cioè, domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15).
Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione
Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, e di quelli
"affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione". Tali disposizioni si applicano, per l'elezione suppletiva in oggetto, nel caso in cui gli elettori richiedenti, oltre che essere iscritti in una sezione elettorale del collegio uninominale, dimorino in uno qualsiasi dei comuni ricompresi nell'ambito del collegio uninominale medesimo.
L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 12 settembre e lunedì 2 ottobre 2023. Tale ultimo termine (2 ottobre), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio,
compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.
In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006.
Si richiamano, in quanto da ritenere applicabili, le disposizioni preclusive di cui all'art. 56, primo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati " non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 11 agosto 2023, 10:50